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D.P.R. 14/11/2002 n. 3182. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformità al modello riportato nell'allegato D, corredati da un rapporto dettagliato sulle attività svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facoltà di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresì corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa. 3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% è disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi. 4. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa. 5. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa. Art. 9. Accertamenti 1. Con Decreto del direttore della Direzione generale è nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attività produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonchè l'effettività della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140. Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note all'art. 2. 1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validità complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione. 2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello «elevato» o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi è confermato con le modifiche necessarie. 3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attività del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il direttore generale può revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempienza riscontrata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale può cautelativamente decidere la sospensione dei benefici. 5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7. Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998), recante: «Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente: «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente Decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.». 1. Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il Ministro delle attività produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, può promuovere, sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprietà del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. In tale caso l'indennità spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del citato Regio Decreto n. 1127 del 1939, aggiornato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennità. 2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parità di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma. 3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto è definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma. Nota all'art. 11: -Il testo degli articoli 61 e 63 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939), recante: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali », è il seguente: «Art. 61 (Art. 51 del Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'espropriazione ha luogo per Decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi. Il Decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prevista nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.». «Art. 63 (Art. 52, comma secondo, del Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e terzo, con funzioni di Presidente, dai due nominati, o in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.». Le competenze del Ministero delle corporazioni in materia di brevetti, per effetti del Regio Decreto 9 agosto 1943, n. 718; del Decreto legislativo 21 giugno 1945, n. 377; Decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, sono attribuite attualmente al Ministero delle attività produttive. |
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